Art. 5.
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287).

      1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di violazione dei princìpi e delle regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto, in Italia o all'estero, dei fondamentali

 

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diritti umani, economici, sociali e sindacali indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia»;

      b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Pratiche lesive della concorrenza di carattere sociale). - 1. Sono considerati pratiche lesive della concorrenza gli atti posti in essere dalle imprese, in Italia o all'estero, in contrasto con i princìpi in materia di diritti umani, economici, sociali e sindacali, nonché di lavoro minorile, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia»;

          c) all'articolo 12, comma 1, le parole: «negli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 2, 3 e 3-bis»;

          d) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «agli articoli 2 o 3» sono inserite le seguenti: «o 3-bis»;

          e) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «agli articoli 2 o 3» sono inserite le seguenti: «o 3-bis».